Contratti transitori e per studenti universitari a canone concordato
Aggiornato il 06/11/2026. Le regole generali vengono dalla legge 431/1998 e dal decreto del 16 gennaio 2017; i dettagli stanno nell'accordo territoriale di ogni comune.
Accanto al contratto 3+2, la legge 431/1998 (articolo 5) prevede due contratti a canone concordato di durata ridotta: il transitorio e quello per studenti universitari. Hanno regole proprie, contratti tipo propri (Allegati B e C del decreto del 16 gennaio 2017) e godono degli stessi vantaggi fiscali, cedolare secca al 10% compresa nei comuni ammessi.
Il contratto transitorio
Durata
Da 1 a 18 mesi, senza rinnovo automatico: alla scadenza il contratto finisce. Se l'esigenza transitoria viene meno o non è documentata, il contratto si trasforma in un ordinario 3+2 (o, secondo gli accordi, in un contratto a canone libero di quattro anni più quattro, se la condizione non era prevista).
Requisito: l'esigenza transitoria
Serve un motivo temporaneo, del proprietario o dell'inquilino, indicato nel contratto e documentato: un lavoro o un contratto a termine in un'altra città, un corso di formazione, cure mediche, la ristrutturazione o la vendita della casa in cui si vive, il trasferimento temporaneo. Gli accordi territoriali elencano le esigenze ammesse e i documenti da allegare. La parte interessata deve confermare l'esigenza con una comunicazione prima della scadenza, altrimenti il contratto si trasforma.
Il canone
Nei comuni indicati dal decreto (aree metropolitane, capoluoghi di provincia, comuni ad alta tensione abitativa) il canone segue le fasce dell'accordo territoriale per i contratti concordati; molti accordi consentono un aumento per i transitori, di solito di qualche punto percentuale, in cambio della breve durata. Negli altri comuni le parti sono più libere, ma alcuni accordi fissano comunque dei limiti. Il simulatore applica le regole dell'accordo scelto quando il tipo di contratto è «transitorio».
Il contratto per studenti universitari
Dove e per chi
Si può stipulare nei comuni sede di università, di corsi distaccati o di istituti di alta formazione, e nei comuni limitrofi indicati dall'accordo. L'inquilino deve essere uno studente iscritto a un corso di laurea, master, dottorato o specializzazione in un comune diverso da quello di residenza; il contratto può essere firmato da un solo studente o da più studenti insieme, e i genitori possono intervenire come garanti.
Durata
Da 6 a 36 mesi, con rinnovo automatico per la stessa durata alla prima scadenza, salvo disdetta dello studente con almeno tre mesi di preavviso (uno o tre mesi per il recesso anticipato, secondo l'accordo). Il proprietario non può disdire alla prima scadenza, salvo i casi previsti.
Il canone
Segue le fasce dell'accordo per la zona, spesso con un aumento ammesso per gli studenti (per esempio per l'arredamento completo, quasi sempre presente) o con una fascia dedicata. Alcuni accordi contano il canone per posto letto quando l'alloggio è condiviso. Anche qui vale l'attestazione per i vantaggi fiscali.
Le differenze in breve
| Contratto | Durata | Rinnovo | Requisito | Contratto tipo |
|---|---|---|---|---|
| Concordato 3+2 | 3 anni (o più) | Automatico di 2 anni, poi di nuovo | Nessuno | Allegato A |
| Transitorio | Da 1 a 18 mesi | Nessuno | Esigenza transitoria documentata | Allegato B |
| Studenti universitari | Da 6 a 36 mesi | Automatico per la stessa durata | Studente fuori sede, comune universitario | Allegato C |
Consigli pratici
- Scrivi l'esigenza transitoria nel contratto e allega i documenti: un transitorio senza motivo è un 3+2 mascherato e come tale verrà trattato.
- Per gli studenti, chiedi il certificato di iscrizione e conserva la residenza dello studente: sono le due prove che servono.
- Registra il contratto entro 30 giorni e scegli la cedolare se conviene: anche questi contratti ne hanno diritto al 10% nei comuni ammessi.
- Usa il contratto tipo giusto (B o C): un modello sbagliato può far perdere le agevolazioni.